Allegato “A” del REP N. 47584/10923
STATUTO della Associazione Culturale Senza scopo di Lucro “PANDOLEA”
Articolo 1 (costituzione e simbolo)
E' costituita l'associazione culturale senza fini di lucro denominata “PANDOLEA”;
La scelta del simbolo distintivo è riservata alle socie fondatrici, che lo inseriranno nel regolamento entro un anno dalla data di costituzione.
Articolo 4 (carattere dell’ associazione)
L’ associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.
L’associazione potrà partecipare quale socio a circoli e/o associazioni e/o comitati aventi scopi analoghi; nonché partecipare ad altri enti riconosciuti.
Articolo 5 (scopi dell’ associazione)
L’ associazione ha per scopo:
- accrescere, sviluppare e valorizzare la imprenditorialità femminile nelle piccole e medie aziende produttrici di olio extravergine d’oliva;
- promuovere e valorizzare l’olio extravergine di oliva italiano di qualità certificata e non, i prodotti derivati, affini e di filiera; le aziende comunque gestite da donne (escludendo quelle che trattano prevalentemente le fasi di imbottigliamento e/o commercializzazione- distribuzione);
- valorizzare i territori in cui si attuano le produzioni di pregio, promuovere le iniziative atte a far conoscere le tradizioni legate alla cultura dell’olivo e dell’olio, il patrimonio artistico, paesaggistico e gastronomico che caratterizza tutte le aree olivicole italiane;
- promuovere la cultura dell’accoglienza nei frantoi e nelle aziende olivicole, favorendo accordi intersettoriali per lo sviluppo di un turismo legato alla produzione dell’olio , anche ed a titolo di esempio: con agriturismi, ristoranti, alberghi;
- intervenire presso i competenti organi tecnici e/o legislativi perché siano emanate normative e regolamenti tendenti alla tutela e regolamentazione dei processi produttivi ed ecoambientali dell’olio d’oliva e del settore agroalimentare;
- qualsiasi attività che possa rendere possibile il raggiungimento di tale scopo, compresi lo studio, le iniziative editoriali, l'organizzazione di corsi, convegni, conferenze, congressi, che comunque si occupino anche della promozione e della divulgazione di prodotti enogastronomici di qualità, anche dal punto di vista storico/sociale e culturale e con particolare riguardo all’aspetto salutistico dell’uso dell’olio extravergine di oliva in una corretta alimentazione e nella prevenzione di alcune patologie di rilevanza sociale.
- promuovere scambi ed aperture nazionali ed internazionali tra paesi produttori ed utilizzatori
- istituire sezioni territoriali (locali, nazionali o internazionali), con gli associati che risiedono nella zona geografica interessata;
- Perseguire il riconoscimento dell’Associazione in qualsiasi ambito, e particolarmente quello giuridico.
L’associazione potrà nell’ambito dell’oggetto sociale:
- stabilire rapporti di collaborazione, nelle forme e nei modi possibili, sia a carattere temporaneo che stabile, con chiunque altro abbia lo scopo di valorizzare i prodotti tipici;
- Partecipare a livello internazionale, nazionale e locale ad iniziative coerenti con gli scopi dell’ associazione
- Partecipare ed organizzare, sia direttamente che tramite un’azione propulsiva a quanto previsto alla lettera a) di questo articolo;
- Curare la formazione organizzando, anche in collaborazione con altri, attività di aggiornamento, formazione e qualificazione degli addetti del settore;
- promuovere e stimolare la ricerca per il perfezionamento ed il miglioramento qualitativo della produzione di olio anche in riferimento ai processi tecnologici;
- promuovere ed organizzare visite di operatori, giornalisti e di tour operator nelle aziende .
Lo svolgimento di ogni altra attività volta a favorire ed incrementare la presenza dell’olio extravergine di oliva prodotto da piccole e medie aziende italiane sul mercato nazionale ed estero.
Effettuare vendite promozionali dei prodotti delle associate.
Articolo 6 (requisiti dei soci)
- Possono essere soci tutte le donne produttrici e le donne impegnate professionalmente nella filiera oleicola in qualità di imprenditrici, tecniche, assaggiatrici, giornaliste, ricercatrici; cioè tutte le donne che intendano incoraggiare, sviluppare, promuovere l’imprenditorialità femminile nelle piccole e medie aziende produttrici di olio extravergine di oliva italiano o di qualità altrimenti certificato.
Possono essere soci quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, con scopi analoghi o complementari come previsto dall’ art.6 c.2 lettera d).
Possono inoltre essere soci tutti coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e che ne abbiano accresciuto e favorito il nome così come previsto all’ art.6 c.2 lettera c). - I soci vengono tuttavia suddivisi nelle seguenti categorie:
- Socie fondatrici: coloro che per comunione di intenti sono intervenute nella costituzione dell'Associazione.
- Socie effettive: donne produttrici e donne professionalmente impegnate nel mondo dell’ olio, secondo quanto già espresso nel comma 1 del presente articolo; che facciano richiesta di adesione all'Associazione e che ottengano l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
- Soci onorari: persone fisiche che si siano distinte in attività riguardanti l'oggetto dell'Associazione e che accettino la proposta di adesione inviata dal Presidente dell’Associazione.
- Soci Sostenitori: possono essere soci persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati, che per la loro attività abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’Associazione, o che siano interessate ad usufruire delle attività dell’Associazione medesima.
Ogni socio sostenitore è rappresentato all’interno dell’ Associazione mediante un proprio delegato che, ove sia persona diversa dal legale rappresentante, deve essere munito di delega scritta. - Tutti i soci senza distinzione di categoria possono comunque :
- partecipare alla vita associativa ed alle sue manifestazioni.
- Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Coloro che non sono in regola, sono convocati con riserva all’Assemblea dei Soci e possono parteciparvi solo se preventivamente provvedono alla regolarizzazione della posizione.
- l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, se non a causa di morte e non sono rivalutabili