Allegato “A” del REP N. 47584/10923
STATUTO della Associazione Culturale Senza scopo di Lucro “PANDOLEA”

Articolo 1 (costituzione e simbolo)

E' costituita l'associazione culturale senza fini di lucro denominata “PANDOLEA”;
La scelta del simbolo distintivo è riservata alle socie fondatrici, che lo inseriranno nel regolamento entro un anno dalla data di costituzione.

Articolo 4 (carattere dell’ associazione)

L’ associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.
L’associazione potrà partecipare quale socio a circoli e/o associazioni e/o comitati aventi scopi analoghi; nonché partecipare ad altri enti riconosciuti.

Articolo 5 (scopi dell’ associazione)

L’ associazione ha per scopo:

  1. accrescere, sviluppare e valorizzare la imprenditorialità femminile nelle piccole e medie aziende produttrici di olio extravergine d’oliva; 
  2. promuovere e valorizzare l’olio extravergine di oliva italiano di qualità certificata e non, i prodotti derivati, affini e di filiera; le aziende comunque gestite da donne (escludendo quelle che trattano prevalentemente le fasi di imbottigliamento e/o  commercializzazione- distribuzione); 
  3. valorizzare i territori in cui si attuano le produzioni di pregio, promuovere le iniziative atte a far conoscere le tradizioni legate alla cultura dell’olivo e dell’olio, il patrimonio artistico, paesaggistico e gastronomico che caratterizza tutte le aree olivicole italiane; 
  4. promuovere la cultura dell’accoglienza nei frantoi e nelle aziende olivicole, favorendo accordi intersettoriali per lo sviluppo di un turismo legato alla produzione dell’olio , anche  ed a titolo di esempio: con agriturismi, ristoranti, alberghi; 
  5. intervenire presso i competenti organi tecnici e/o  legislativi perché siano emanate normative e regolamenti tendenti alla tutela e regolamentazione dei processi produttivi ed ecoambientali dell’olio d’oliva e del settore agroalimentare;
  6. qualsiasi attività che possa rendere possibile il raggiungimento di tale scopo, compresi lo studio, le iniziative editoriali, l'organizzazione di corsi, convegni, conferenze, congressi, che comunque si occupino anche della promozione e della divulgazione di prodotti enogastronomici di qualità, anche dal punto di vista storico/sociale e culturale e con particolare riguardo all’aspetto salutistico dell’uso dell’olio extravergine di oliva in una corretta alimentazione e nella prevenzione di alcune patologie di rilevanza sociale.
  7. promuovere scambi ed aperture nazionali ed internazionali tra paesi produttori ed utilizzatori 
  8. istituire sezioni territoriali (locali, nazionali o internazionali), con gli associati che risiedono nella zona geografica interessata;
  9. Perseguire il riconoscimento dell’Associazione in qualsiasi ambito, e particolarmente quello  giuridico.

L’associazione potrà nell’ambito dell’oggetto sociale:

  1. stabilire rapporti di collaborazione, nelle forme e nei modi possibili, sia a carattere temporaneo che stabile, con  chiunque altro abbia lo scopo di valorizzare i prodotti tipici;
  2. Partecipare a livello internazionale, nazionale e locale ad iniziative coerenti con gli scopi dell’ associazione
  3. Partecipare ed organizzare, sia direttamente che tramite un’azione propulsiva a quanto previsto alla lettera a) di questo articolo;
  4. Curare la formazione organizzando, anche in collaborazione con altri, attività di aggiornamento, formazione e qualificazione degli addetti del settore;
  5. promuovere e stimolare la ricerca per il perfezionamento ed il miglioramento qualitativo della produzione di olio anche in riferimento ai processi tecnologici;
  6. promuovere ed organizzare visite di operatori, giornalisti e di tour operator nelle aziende .

Lo svolgimento di ogni altra attività volta a favorire ed incrementare la presenza dell’olio extravergine di oliva prodotto da piccole e medie aziende italiane sul mercato nazionale ed estero.

Effettuare vendite promozionali dei prodotti delle associate.

Articolo 6 (requisiti dei soci)
  1. Possono essere soci tutte le donne produttrici e le donne impegnate professionalmente nella filiera oleicola in qualità di imprenditrici, tecniche, assaggiatrici, giornaliste, ricercatrici; cioè tutte le donne che intendano incoraggiare, sviluppare, promuovere l’imprenditorialità femminile nelle piccole e medie aziende produttrici di olio extravergine di oliva italiano o di qualità altrimenti certificato.
    Possono essere soci quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, con scopi analoghi o complementari come previsto dall’ art.6 c.2 lettera d).
    Possono inoltre essere soci tutti coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e che ne abbiano accresciuto e favorito il nome così come previsto all’ art.6 c.2 lettera c).
  2. I soci vengono tuttavia suddivisi nelle seguenti categorie:
    1. Socie fondatrici: coloro che per comunione di intenti sono intervenute nella costituzione dell'Associazione.
    2. Socie effettive:  donne produttrici e donne professionalmente impegnate nel mondo dell’ olio, secondo quanto già espresso nel comma 1 del presente articolo; che facciano richiesta di adesione all'Associazione e che ottengano l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
    3. Soci onorari: persone fisiche che si siano distinte in attività riguardanti l'oggetto dell'Associazione e che accettino la proposta di adesione inviata dal Presidente dell’Associazione.
    4. Soci Sostenitori: possono essere soci persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati, che per la loro attività abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’Associazione, o che siano interessate ad usufruire delle attività dell’Associazione medesima.
      Ogni socio sostenitore è rappresentato all’interno dell’ Associazione mediante un proprio delegato che, ove sia persona diversa dal legale rappresentante, deve essere munito di delega scritta.
  3. Tutti i soci senza distinzione di categoria possono comunque :
    1. partecipare alla vita associativa ed alle sue manifestazioni.
    2. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Coloro che non sono in regola, sono convocati con riserva all’Assemblea dei Soci e possono parteciparvi solo se preventivamente provvedono alla regolarizzazione della posizione.
    3. l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
      Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, se non a causa di morte e non sono rivalutabili

 

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